Pubblicato il 30 Aprile 2026 su International Consulting
Il 24 maggio 2026 segna l’entrata in vigore definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119. Un cambiamento epocale che coinvolge datori di lavoro, lavoratori, preposti, dirigenti e tutti i soggetti coinvolti nella formazione obbligatoria.

Cosa Cambia dal 24 Maggio 2026
L’Accordo rappresenta un vero e proprio testo unico della formazione sulla sicurezza, accorpando e aggiornando tutti i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016. Durante il periodo transitorio di 12 mesi è stato possibile completare percorsi formativi già avviati secondo le vecchie normative, ma da questa data tutti i corsi dovranno essere pienamente conformi al nuovo Accordo in termini di durata, contenuti, modalità di erogazione e aggiornamento.
Le Principali Novità
Preposti: Aggiornamento Biennale e Niente Più E-Learning
Il nuovo Accordo introduce per i preposti un aggiornamento biennale (non più quinquennale) e esclude definitivamente la modalità e-learning sia per il corso base che per l’aggiornamento. I corsi dovranno svolgersi esclusivamente in aula o in videoconferenza sincrona, con una durata di 12 ore.
Attrezzature di Lavoro: Nuove Abilitazioni
Da maggio 2026, la formazione per le attrezzature di cui all’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 deve essere integralmente conforme al nuovo Accordo. Rientrano in questo ambito anche attrezzature non comprese nei precedenti Accordi, come:
- Carroponte
- Macchine raccogli frutta
- Caricatori per movimentazione materiali (CMM)
Chi ha svolto corsi per queste attrezzature prima di maggio 2025 potrà continuare a utilizzarli solo se i contenuti sono conformi al nuovo Accordo. In caso contrario, la formazione deve essere ripetuta integralmente.
Ambienti Confinati: Formazione Obbligatoria
I percorsi formativi per le attività in spazi confinati, previsti dal DPR 177/2011, devono essere progettati ed erogati esclusivamente secondo le disposizioni del nuovo Accordo. Rimangono validi unicamente i corsi svolti prima di maggio 2025 che risultino pienamente coerenti nei contenuti, nella durata e nell’impostazione con quanto previsto dall’Accordo 2025.
Chi Può Erogare la Formazione
Dal 24 maggio 2026 diventa determinante non solo la qualifica del docente, ma anche l’identità del soggetto formatore. Possono erogare corsi di formazione:
- Soggetti formatori istituzionali
- Soggetti accreditati in conformità al modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma
- Organismi Paritetici, associazioni sindacali e fondi interprofessionali
- Datori di lavoro, limitatamente alla formazione interna per i propri lavoratori, preposti e dirigenti
Obblighi per i Datori di Lavoro che Formano Internamente
I datori di lavoro che effettuano direttamente la formazione devono rispettare integralmente le disposizioni dell’Accordo, tra cui:
- Predisporre un documento progettuale per ogni corso con obiettivi, contenuti e metodologie didattiche
- Utilizzare docenti qualificati secondo il D.I. 6/03/2013
- Garantire registri presenze con sistemi tracciabili
- Effettuare verifiche finali obbligatorie (test o colloquio)
- Redigere verbali di verifica finale
- Archiviare un fascicolo del corso per almeno 10 anni
Requisiti dei Corsi
Ogni corso dovrà prevedere:
| Requisito | Descrizione |
|---|---|
| Documento progettuale | Obiettivi, contenuti e metodologie didattiche per ogni corso |
| Registro presenze | Formato cartaceo o elettronico tracciabile |
| Verifica finale | Obbligatoria: test o colloquio strutturato |
| Verbale di verifica | Con modulistica dedicata |
| Fascicolo del corso | Da conservare per almeno 10 anni |
| Monitoraggio efficacia | A 6-12 mesi dalla conclusione del corso |
| Numero massimo partecipanti | 30 persone per corso, 6 per attività pratiche |
Le Scadenze da Ricordare
| Data | Scadenza |
|---|---|
| 24 maggio 2026 | Fine periodo transitorio: tutti i corsi devono essere conformi al nuovo Accordo |
| Maggio 2027 | Termine per i datori di lavoro non RSPP per completare il nuovo percorso formativo |
Link di Riferimento
Link Interni
Link Esterni
- [Sicurezza Informa – Le Principali Novità del Nuovo Accordo Stato- Regioni 2025]
- [Sicurezza – Accordo Stato- Regioni 2025: In Vigore dal 24 Maggio 2026]
Fonti Normative
- Accordo Stato Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (G.U. n. 119)
- D.Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, art. 37 e art. 73
- DPR 177/2011 – Regolamento sulla qualificazione dei lavoratori operanti in spazi confinati
- D.I. 6/03/2013 – Qualificazione dei docenti
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